IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Vista la deliberazione della giunta  provinciale  n.  5103  del  3
settembre 1991;
 
                              E M A N A
 
il   seguente  regolamento  di  modifica  al  precedente  regolamento
approvato con decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  8
ottobre 1981, n. 35.
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  4,  comma  3,  del decreto del presidente della giunta
provinciale 8 ottobre 1981, n. 35, e' cosi sostituito:  "I  requisiti
per  l'elettorato  passivo per tutte le componenti e per l'inclusione
nelle liste degli elettori, fatta eccezione  per  la  componente  dei
genitori, devono essere posseduti il cinquantesimo giorno antecedente
a quello delle elezioni".