IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5103 del 3 settembre 1991; E M A N A il seguente regolamento di modifica al precedente regolamento approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35. Art. 1. 1. L'art. 4, comma 3, del decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35, e' cosi sostituito: "I requisiti per l'elettorato passivo per tutte le componenti e per l'inclusione nelle liste degli elettori, fatta eccezione per la componente dei genitori, devono essere posseduti il cinquantesimo giorno antecedente a quello delle elezioni".